Statuto

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente Giuseppe MESSANA
Vice Presidente Enzo DANIELLI
Vice Presidente Giuseppe ADRIANI
Tesoriere Enzo DANIELLI
Segretario Riccardo BAMBI
Direttore Sportivo Giampiero  UGLIETTA

Consiglieri
Consigliere Maurizio ROTA
Consigliere Fabio BROUSSARD
Consigliere Chiara BENEDETTINI
Consigliere Fabrizio MARZOCCHINI

Responsabili dei settori
Responsabile del personale: Giuseppe MESSANA, con Giuseppe ADRIANI e Maurizio ROTA
Responsabile dei pontili: Maurizio ROTA
Responsabile del cantiere/rimessaggio: Giuseppe MESSANA, con Maurizio ROTA, Fabrizio MARZOCCHINI, Giampiero UGLIETTA
Responsabile Comunicazione, associazionismo, promozione, eventi: Chiara BENEDETTINI, con Giuseppe ADRIANI, Giuseppe MESSANA, Riccardo BAMBI
Responsabile Sede/Bar: Fabio BROUSSARD
Responsabile Regolamento/Statuto: Giuseppe MESSANA, con Riccardo BAMBI
Responsabile Spese: Enzo DANIELLI, Giuseppe ADRIANI
Referente settore pesca: Stefano ZAGAGLIONI
Referente Segreteria: Riccardo BAMBI, con Giuseppe MESSANA

COLLEGIO SINDACI REVISORI DEI CONTI
Avv. Riccardo BAMBI
Ing. Edmondo STRADA
Dott. Giovanni Giulio TORRIANI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Marco MAZZONI
Furio VELONA
Laura ZERBO

 

Artt. 1-3

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1 E’ costituita una Associazione apolitica, senza scopo di lucro denominata
“CIRCOLO DELLA VELA DI MARCIANA MARINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”
Art. 2 Essa ha sede in Marciana Marina, la sede può essere trasferita entro il territorio di
Marciana Marina con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3 L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica
degli sport nautici sia a vela che a motore, dello sci nautico, del canottaggio, del
nuoto, della pesca sportiva e delle attività sportive subacquee, la partecipazione a
manifestazioni e competizioni di tali sport.
L’Associazione si affilierà per i diversi sport praticati alle Federazioni Sportive
Nazionali aderenti al C.O.N.I., accettando tutte le norme e le direttive del C.O.N.I. e
della Federazione Italiana Vela.
L’Associazione ha inoltre lo scopo di fornire ai Soci la gestione dei servizi portuali
sia a terra che in mare, compresa l’organizzazione e fornitura di servizi di
ormeggio, la gestione di bar, di ristorazione ai Soci, nonché la fornitura agli stessi
di qualsiasi materiale attinente allo scopo dell’Associazione.
L’Associazione darà inoltre il proprio contributo allo sviluppo del turismo nautico a
Marciana Marina e nell’Arcipelago Toscano, fornirà l’assistenza ai turisti nautici
italiani e stranieri che tocchino il porto di Marciana Marina.
Potrà inoltre organizzare regate, crociere d’altura, manifestazioni, ricevimenti,
intrattenimenti, proiezioni e quant’altro, utili a mantenere ed incrementare le
tradizioni marinare di Marciana Marina.
L’Associazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali.

Artt. 4-5

STATUTO DEL CIRCOLO DELLA VELA MARCIANA MARINA PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse e
alla gestione degli ormeggi;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati
anche in forme indirette.
Art. 5 L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il mese di Aprile verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 31
Agosto di ogni anno. Entro il mese di Novembre verrà predisposto dal Consiglio il bilancio preventivo dell’anno successivo. Il bilancio preventivo del successivo anno dovrà essere
approvato dall’Assemblea dei soci entro il 31 Dicembre.

Artt. 6-8

SOCI
Art. 6 Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio
e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di associazione, che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio; la quota di ammissione non è trasmissibile né
rivalutabile. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo del
Circolo, firmata dal richiedente e corredata da un breve e dettagliato curriculum a
firma di due Soci presentatori che ne rimarranno garanti sotto il profilo morale per
un anno. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l’anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale di associazione.
Il Numero dei Soci è illimitato, essi saranno divisi nelle seguenti categorie:
Onorari, Fondatori, Sostenitori, Ordinari, Sportivi e Juniores.
Sono ammessi in qualità di Soci del Circolo cittadini italiani e stranieri che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età.
Le persone di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai diciotto anni,
possono essere ammesse alla categoria di Soci Juniores, dietro domanda
corredata dell’assenso di coloro i quali esercitano la patria potestà.
La qualifica di Socio Onorario viene conferita ai cittadini italiani e stranieri che, per
particolari requisiti straordinari, il Consiglio Direttivo riterrà di iscrivere tra i Soci del
Circolo ed il loro nominativo sarà inserito nell’Albo d’Oro del Circolo.
La qualifica di Socio Fondatore spetta unicamente a coloro che a suo tempo
hanno costituito l’Associazione. Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di liberalità e solidarietà verso il Circolo concorrano in modo sostanziale al mantenimento in vita dell’Associazione mediante il versamento di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sportivi i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età e che svolgano come dilettanti, attività sportiva a livello
agonistico sotto l’egida ed i colori del Circolo della Vela.
La quota sociale annua è uguale per tutte le categorie; per i Soci Juniores invece la
quota sociale annua viene stabilita nella misura di metà della quota prevista per le
altre categorie.
I Soci Juniores al compimento del diciottesimo anno di età, per passare alla
categoria di Socio Ordinario o Sostenitore sono tenuti al versamento della quota
annuale vigente per la categoria scelta.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di ammissione e le quote sociali annue
provvedendo ad aggiornarle quando lo ritenga opportuno.
I Soci sono responsabili degli obblighi e dei debiti dell’Associazione nei limiti della
quota sociale.
Art. 7 I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire dei servizi forniti dal
Circolo e di partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione.
Tutte le categorie di Soci, ad eccezione dei Soci Juniores, hanno il diritto
all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la
morosità verrà dichiarata dal Consiglio, qualora la quota sociale non venga saldata
entro il 31 Dicembre dell’annata.
In caso di indegnità, qualora il Socio tenga una condotta riprovevole o comunque
compromettente il buon nome del Circolo e non rispetti il presente Statuto, le
norme e regolamenti emanati dal Consiglio, potrà, con delibera del Consiglio,
essere ammonito, sospeso per un periodo che va da 1 a 18 mesi, oppure espulso.
Il Socio colpito da tali provvedimenti può ricorrere al Collegio dei Probiviri con
richiesta scritta, spedita entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. In
caso di mancata presentazione del ricorso, il provvedimento di sospensione o
espulsione dall’Associazione diventerà effettivo.

Artt. 9-11:

AMMINISTRAZIONE (artt. 9-11)
Art. 9 L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione denominato
Consiglio Direttivo, composto da nove membri scelti fra i Soci ed eletti
dall’Assemblea per la durata; essi durano in carica per il quadriennio olimpico ed i
suoi componenti possono essere rieletti. In caso di dimissioni, sospensione od espulsione, o decesso di un Consigliere, esso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica presso altri affiliati
alla Federazione Italiana Vela.
Art. 10 Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Tesoriere,
il Segretario Generale ed il Direttore Sportivo.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 11 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte
all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare
della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente
anziano, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che
verrà sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

Artt. 12-14:

AMMINISTRAZIONE (segue artt. 12-14)
Art. 12 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, mentre i poteri
di straordinaria amministrazione competono all’Assemblea dei Soci. Esso dovrà
procedere pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro
presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinando
la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la
cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati. Potrà inoltre richiedere mutui e
finanziamenti fino al limite massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila)
esclusivamente a sostegno dell’attività ordinaria.
Il Consiglio, al fine di conseguire il miglior risultato possibile nell’organizzazione e
realizzazione delle manifestazioni promosse annualmente, ha la facoltà di istituire
Comitati, con attribuzioni che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio.
I membri di detti Comitati potranno essere scelti sia nell’ambito dei Soci sia fra i
non Soci, ed in questo caso nella misura massima di un terzo, purché
notoriamente competenti in materia.
Art. 13 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente anziano rappresenta legalmente
l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 14 I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno entro il
31 Agosto mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio oppure
mediante affissione all’Albo dell’Associazione, dell’avviso di convocazione
contenente l’ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato
per l’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell’art. 10 del Codice Civile.
L’Assemblea deve essere convocata in Marciana Marina, anche fuori dalla sede
sociale; su loro richiesta i Soci potranno partecipare alle Assemblee ed esercitare il
loro diritto di voto anche per posta o in audio-video conferenza.

Artt. 15-17:

AMMINISTRAZIONE (segue artt. 15-17)
Art. 15 L’Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive
generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio
d’Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed i Probiviri, sulle modifiche dell’Atto
Costitutivo e Statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per
Statuto.
Art. 16 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare, tramite
delega scritta e controfirmata da altri Soci anche se membri del Consiglio, fatta
eccezione per l’approvazione di bilancio e per le deliberazioni in merito a
responsabilità di Consiglieri, con un massimo di 2 (due) deleghe.
Art. 17 L’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un
Segretario, se ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Artt. 18-19:

AMMINISTRAZIONE (segue artt. 18-19)
Art. 18 Le Assemblee sono regolarmente costituite e deliberano a maggioranza di voto
con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
Per deliberare la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto occorrerà la
presenza di almeno un quinto degli Associati; per lo scioglimento dell’Associazione
occorrerà la presenza di almeno un terzo degli Associati. Le delibere saranno
prese a maggioranza di voti. In situazioni particolari in cui l’Assemblea non possa essere convocata, potrà essere organizzata una votazione per via postale o in video conferenza.
Art. 19 La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da
tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. La durata del loro incarico è di 3 (tre)
anni. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigeranno una relazione ai bilanci annali, potranno accertare la consistenza di
cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 20-21:

SCIOGLIMENTO
Art. 20 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione,
sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo
scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti)
dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore
di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 21 Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi,
saranno sottoposte, all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale (di tre
Probiviri) che resta in carica 3 (tre) anni, costituito secondo le regole prevista dallo
Statuto della FIV ed eletto dall’Assemblea dei Soci.