ART. 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’Art. 21 del Codice Civile dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe. ART. 21
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci del Circolo della Vela in data 11 agosto 2005.
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